REGOLAMENTO DELLA SALA STUDIO DELL’ARCHIVIO DELLA DIOCESI DI ALIFE-CAIAZZO

ART.1
Sono ammessi a frequentare l’archivio della diocesi di Alife – Caiazzo, secondo le norme della legislazione archivistica italiana, del diritto canonico e del regolamento degli archivi ecclesiastici approvato dalla C.E.I il 30 marzo 1995, studiosi e ricercatori che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età.

ART.2
Lo studioso può essere ammesso alla consultazione dell’archivio dopo avere presentato un documento d’identità e una domanda di ammissione al Direttore dell’Archivio, nella quale deve indicare i fondi che intende consultare e i motivi della ricerca. Gli studenti di scuola media superiore, universitari, i dottorandi, e i ricercatori possono accedere alla consultazione solo se presentati dal professore che guida la ricerca tramite una lettera di garanzia del responsabile della ricerca, contenente il titolo della tesi o elaborato di ricerca e i fondi archivistici da consultare. La domanda è valida per l’anno in corso e per un determinato argomento di studio. L’autorizzazione ad accedere alla sala di studio è concessa dal Direttore.

ART.3
L’archivio è aperto al pubblico nei giorni di apertura stabiliti per la biblioteca diocesana. E’ previsto un periodo estivo di chiusura al pubblico. Il Direttore può stabilire altri periodi di chiusura per esigenze di servizio.

ART.4
I documenti devono essere consultati unicamente nella sala di studio dell’archivio diocesano.

ART.5
Lo studioso si impegna, in caso di utilizzazione di documenti dell’archivio diocesano di Alife-Caiazzo, a citare la fonte e a fornire all’Archivio stesso una copia della pubblicazione o tesi di laurea.

ART.6
Gli studiosi devono firmare giornalmente un apposito registro di presenza . L’apposizione della firma è condizione necessaria per il rilascio dei certificati di frequenza.

ART.7
Nei locali dell’archivio è vietato introdurre borse, riviste, libri, etc. E’ consentita solo l’introduzione di fogli sciolti o schede di lavoro.

ART.8
Nella sala studio è severamente vietato fumare e introdurre cibi e bevande. E’ necessario osservare il silenzio.

ART.9
Per i documenti grafici (piante e disegni) non è consentita l’elaborazione di lucidi; l’unica possibilità è la riproduzione fotografica previa richiesta su apposito modulo e relativa autorizzazione dopo essersi assicurato dello stato di conservazione dei documenti.

ART.10
La richiesta dei documenti da consultare è effettuata mediante appositi moduli disponibili in sala studio. Gli orari e le modalità dei prelievi sono regolati da disposizioni interne e resi noti tramite avvisi al pubblico.

ART.11
Lo studioso può consultare esclusivamente la documentazione richiesta a proprio nome. Il testo dei documenti può essere liberamente trascritto e pubblicato, mentre la riproduzione in facsimile destinata alla pubblicazione è soggetta ad autorizzazione scritta con l’obbligo della citazione di quest’ultima. Tutto ciò vale anche per le riproduzioni in video(filmati o internet).

ART.12
Gli studiosi non possono tenere aperti per la consultazione più di un pezzo per volta. I documenti devono essere trattati con il massimo riguardo; è quindi vietato porre su di essi annotazioni a matita e appoggiarvi fogli sopra.

ART.13
Consultando pacchi o buste di documenti sciolti non si deve sconvolgere l’ordine dato ai fogli e ai fascicoli. Nel caso in cui il materiale si presenti in disordine lo studioso deve farlo presente al personale di sala. È vietato trasportare i documenti in consultazione da un luogo all’altro della sala di consultazione o fuori di essa.

ART.14
A consultazione ultimata, l ‘unità archivistica viene riconsegnata al personale. Lo studioso deve accertarsi che il fascio o la busta siano ben chiusi. Se il volume o il documento ricevuto è in stato precario di conservazione o presenta qualche problema, lo studioso è tenuto ad avvertire il personale prima della consultazione.

ART.15
La riproduzione fotostatica o fotografica dovrà essere autorizzata dall’archivista su apposita richiesta e dopo essersai ssicurato dello stato di conservazione  dei documenti. Nonostante il principio generale di facilitare l’accesso alla documentazione mediante microfilms, fotocopie o fotografie, non è consentito riprodurre interi fondi dell’archivio(art.38e 39 del regolamento generale).

ART.16
Le fotocopie sono consentite per i documenti posteriori al 1850, tenuto conto dello stato di conservazione. Il materiale documentario di data anteriore può essere solo microfilmato.

ART.17
Le pubblicazioni e i mezzi di corredo conservati nella sala studio devono essere consultati nella medesima. Per la consultazioned ei volumi della Biblioteca dell’Archivio, che è riservata agli studiosi che frequentano l’archivio, valgono le stesse regole previste per il materiale archivistico.

ART.18
Gli studiosi che non osservano le norme del presente regolamento. dopo essere stati diffidati. potranno essere allontanati dalla sala studio e , nei casi piu gravi, essere esclusi temporaneamenote definitivamente dall’Archivio diocesano. Coloro che si rendano colpevoli di sottrazione o danneggiamenti verranno deferiti all’autorità giudiziaria competente.

Piedimonte Matese,11 Ottobre 2011                                                                      

Il Direttore dell’archivio Don Massimiliano Giannico

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